In data 26 marzo 2020, le organizzazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori hanno firmato, con la Regione Piemonte, l’Accordo per la definizione della cassa integrazione in deroga (CIGD) conseguente alle sospensioni lavorative per emergenza coronavirus.
La cassa in deroga può essere richiesta da tutti i datori di lavoro per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e il cui settore non sia dotato di specifici sistemi di ammortizzatori sociali quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali (per gli artigiani, FSBA), per tutte le tipologie di lavoro subordinato, ad eccezione dei dirigenti.
I lavoratori interessati devono risultare in forza al datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
Relativamente ad alcune particolari tipologie lavorative, l’Accordo prevede, in sintesi, quanto segue.
- Lavoratori intermittenti: possono beneficiare dell’integrazione salariale nei limiti delle giornate di lavoro effettuate negli ultimi tre mesi;
- lavoratori somministrati: qualora non coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, l’integrazione salariale spetta solo se l’azienda presso cui operano beneficia di ammortizzatori per i propri dipendenti;
- rapporti di apprendistato: la tutela copre tutte e tre le tipologie previste dalla normativa, quindi non solo l’apprendistato professionalizzante, ma anche l’apprendistato per il conseguimento di un diploma o di un attestato professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca;
- lavoratori in forza ad aziende appaltatrici: hanno diritto all’erogazione dell’integrazione salariale anche in caso di subentro di altra impresa nella gestione dell’attività;
- lavoratori agricoli: il trattamento di CIGD è fruibile nei limiti delle 45 o 54 giornate (nove settimane x 5 o 6 giorni, a seconda della durata della settimana lavorativa);
- lavoratori a tempo determinato: la CIG in deroga può essere concessa solo fino alla naturale scadenza del contratto in essere e non può essere soggetta a proroghe;
- lavoratori domestici: non è previsto alcun trattamento;
- lavoratori che hanno diritto ai trattamenti di cassa integrazione straordinaria, ma non a quelli di integrazione ordinaria: possono godere della CIG in deroga (es. settore commercio con oltre 50 dipendenti).
Il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale, da allegare alla domanda di CIGD, che può essere concluso con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche in via telematica.
Ai datori di lavoro fino a 5 dipendenti non è richiesto l’accordo sindacale: gli stessi sono, però, tenuti ad allegare alla domanda di CIGD una dichiarazione in cui si attesti l’esistenza di un pregiudizio per l’attività aziendale che giustifichi il ricorso all’integrazione salariale.
La procedura attivata da parte dei datori di lavoro può coprire un periodo massimo di nove settimane, pari a 63 giornate di calendario, decorrenti non prima del 23 febbraio 2020 con una durata massima, nella prima fase, di 5 settimane e una minima di 5 giorni. La domanda va presentata alla Regione Piemonte utilizzando l’applicativo AMINDER entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di integrazione salariale richiesto. L’autorizzazione opererà a consuntivo sulla base della rendicontazione dichiarata dal datore di lavoro sull’applicativo gestionale.