1) Cosa accade se un soggetto viola le misure di contenimento?
A differenza di quanto previsto in precedenza, il Decreto Legge n. 19/20 ha stabilito che il mancato rispetto delle misure di contenimento (fra cui il divieto di circolazione all’infuori delle ipotesi tassativamente previste) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 400,00 ad Euro 3.000,00. In caso di utilizzo di un veicolo è previsto l’aumento della sanzione fino ad 1/3.
È stabilito invece un trattamento sanzionatorio decisamente più grave, stavolta di natura penale, per chi, essendo risultato positivo al Covid 19, non rispetti la quarantena che gli è stata imposta: si trova applicazione l’art. 260 T.U. delle leggi sanitarie, che prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da Euro 500,00 a Euro 5.000,00. Per ulteriori approfondimenti cfr. articolo “Il Governo ci ripensa: le violazioni alle misure di contenimento non costituiscono più reato”
2) Posso essere sanzionato se non ho con me l’autocertificazione?
No. Il modulo può essere fornito dalle Forze dell’Ordine e compilato al momento. L’importante è che la ragione per cui ci si sposta sia valida. È consigliabile portare con sé il modulo già compilato solo se si vuole velocizzare il controllo.
3) Cosa accade se nell’autodichiarazione attesto circostanze non veritiere?
Il contenuto dell’autodichiarazione può essere soggetto a verifiche da parte delle Forze dell’Ordine. In caso di dichiarazione non veritiera, a seconda dell’oggetto della falsità, possono configurarsi il delitto di cui all’art. 483 c.p., punibile con la reclusione fino a due anni, ovvero il delitto di cui all’art. 495 c.p., punibile con la reclusione da uno a sei anni. Per ulteriori approfondimenti cfr. articolo “I controlli delle forze dell’Ordine sugli spostamenti individuali: facciamo chiarezza“
4) Quale reato commette il soggetto positivo al Covid 19 che contagi qualcuno?
Qualora un soggetto, nonostante sia consapevole di essere malato, violi le misure di contenimento e, così facendo, contagi qualcun altro, egli potrà rispondere del reato di lesioni volontarie o, in caso di morte della persona contagiata, di omicidio.Per ulteriori approfondimenti cfr. articolo “Possibili responsabilità penali in caso di diffusione del contagio”