Nel corso dell’udienza tenutasi lo scorso 2 luglio la Cassazione, Sez. III Penale, ha affrontato la questione relativa all’eventuale contrasto dell’art. 83 co. 4 D.L. n. 18/2020 – nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione per i reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimane sospeso per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali – con l’art. 25 co. 2 Cost. (irretroattività della legge penale sfavorevole).
Con la notizia di decisione n. 3/2020 la Suprema Corte ha ritenuto insussistente la questione di legittimità costituzionale, affermando che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 83 co. 4 D.L. n. 18/2020 «non viola il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost, in quanto, premessa la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione (Corte cost. n. 115 del 2018), la durata della sospensione, dovuta a fattore esogeno (emergenza sanitaria), ha carattere generale, proporzionato e temporaneo, così realizzando un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto e inderogabile».
Sarà ovviamente necessario attendere il deposito della decisione per conoscere nel dettaglio le motivazioni.
Peraltro, nonostante quanto stabilito dalla Cassazione, la Corte Costituizionale dovrà comunque pronunciarsi sulla questione di legittimità in oggetto, già sollevata dal Tribunale di Siena con ordinanza del 21 maggio 2020.
Infatti, come si è detto nel precedente articolo (https://www.info-project.it/sospensione-della-prescrizione-per-emergenza-covid-sollevata-questione-di-legittimita-costituzionale/) il Tribunale di Siena aveva ritenuto fondata la relativa questione, affermando che in uno Stato di diritto non è ammissibile alcuna deroga ai principi fondamentali contenuti nella Costituzione, fra i quali vi è certamente quello relativo all’irretroattività della legge penale sfavorevole.